Condizioni
 
Termini generali di noleggio <>


Pecumedia GmbH, Charter Agency Charterpartner.com

PO-Box 401 444, D-80714 M&uuml;nchen,
and Charterpartner.com sono tutte delle denominazioni registrate della stessa agenzia di noleggio di barche a vela.


Tutti gli accordi vincolano entrambe le parti rappresentate nel contratto.


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Barco imbarcazione
al
sbarco
al
<> (<>) <> / <> - <> /
16:00
<> <> +
1 notte al bordo



..








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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO


1) PARTI DEL CONTRATTO: in questo contratto la Società*, in qualità di
locatore verrà denominata “armatore”; il cliente, intestatario
del contratto, verrà denominato “locatario”; l’eventuale
conducente
abilitato, diverso dalla persona del locatario, verrà denominata “skipper”.'

2)
CESSIONE DEL CONTRATTO: al locatario non è consentito cedere a sua
volta in uso a terzi la predetta imbarcazione né i diritti derivanti
dal presente contratto.

3) VICENDE DEL CONTRATTO: il locatario può recedere dal contratto ma perde
il diritto alla restituzione delle somme da lui versate all’armatore a
titolo di acconto confirmatorio della prenotazione in
esclusiva; il locatario perde invece la facoltà di recedere dal contratto
dal sessantesimo giorno precedente l’inizio della locazione, e l'armatore
da tale momento, in caso di dichiarazione successiva del
locatario di non poter utilizzare l’imbarcazione, avrà sempre diritto
al 100% del tariffa. In caso di interruzione della conduzione dell’imbarcazione
per richiesta o a causa del locatario, egli non avrà diritto
ad alcun rimborso; il non uso della barca durante il periodo previsto, non dà diritto
al locatario a rimborso alcuno.
L’armatore che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla
sua volontà, non possa consegnare la barca contrattata, avrà comunque
la possibilità di consegnarne altra di analoghe
caratteristiche entro tre giorni, con l'obbligo di rimborsare al locatario la
sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protragga
oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del locatario
chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso della tariffa eventualmente
corrisposta più gli interessi al tasso di legge, ma senza diritto ad alcun’altra
forma di risarcimento.

4) OBBLIGHI DELL'ARMATORE: l'armatore consegna l’imbarcazione con le relative
pertinenze, in stato di navigabilità, completa degli accessori, equipaggiamenti
e dotazioni di sicurezza e dei
documenti per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario
per rendere la suddetta imbarcazione navigabile e per consentirle di servire
all’uso convenuto. Il locatario al momento della
consegna, una volta esaminata l’imbarcazione ed aver accertato che la stessa è provvista
di tutte le pertinenze necessarie per renderla navigabile e per consentirle di
servire all’uso convenuto,
sottoscriverà una lista, contenente l’inventario delle suddette
pertinenze. Con la sottoscrizione dell’inventario, il locatario conferma
espressamente di aver ricevuto l’imbarcazione in buono stato di
manutenzione, in stato di navigabilità e idonea all’uso pattuito:
ne segue che egli non potrà muovere più alcuna contestazione e
l’armatore sarà liberato da ogni responsabilità in proposito.
Si intende
espressamente tra le parti che le dotazioni di carte nautiche dettagliate, fornite
dall'armatore, coprono esclusivamente “l'area consigliata” per la
navigazione, tenendo ragionevolmente conto delle
dimensioni della barca e delle distanze, nonché delle strutture portuali
e ricettive presenti lungo le coste; tale area comprende (**).
La consegna della barca avviene nel luogo, nella data e nell'ora previsti dal
contratto. Il tempo necessario al chiarimento delle modalità d'uso rientra
nel periodo del contratto.
L’obbligo di consegna diventerà attuale ed esigibile per l’armatore
soltanto dopo che il locatario avrà corrisposto l’intero corrispettivo
della locazione, avrà versato la cauzione e avrà sottoscritto
l’inventario.

5) OBBLIGHI DEL LOCATARIO: il locatario è responsabile dell’imbarcazione,
per tutti gli effetti di legge, nell’intero periodo indicato nel presente
contratto; egli, in particolare, è tenuto ad usare con
particolare prudenza, perizia, diligenza, l’imbarcazione in conformità all’impiego
convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo,
nonché ad adempiere tutte le
obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione.
Il locatario che navigherà al di fuori dell’area consigliata dovrà munirsi
di dettagliate carte nautiche, relative alle zone nelle quali abbia intenzione
di recarsi.
Il locatario si impegna inoltre a restituire la barca nella data, nel luogo
e nell'ora stabilita, nello stato di fatto in cui ne aveva preso possesso,
con
le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso,
unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti
dall'armatore al momento della consegna. Il locatario si impegna espressamente
a:

1) adibire
la barca esclusivamente per sé e
per l'equipaggio e prende atto che è vietato il trasporto merci e passeggeri
e qualsiasi altro genere di commercio o di attività economica;

2) rispettare
il numero minimo delle persone componenti
l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili;

3)
usare la barca esclusivamente nell'ambito di competenza del documento di abilitazione
proprio o della persona designata;

4) non
partecipare a regate o manifestazioni nautiche di altro genere; non chiedere
di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta
emergenza;

5) rispettare i divieti dell'autorità
portuale per mal tempo o pericolosità in mare; in ogni caso non navigare
con mare superiore a forza sei e tutte le volte in cui i bollettini meteorologici
comunichino o prevedano a breve situazioni di
tempo pericolose per la navigazione. La violazione di tale obbligo comporterà l’assunzione
per il locatario della responsabilità per ogni eventuale danno subito
dall’imbarcazione;

6) ancorare
l’imbarcazione davanti alla costa in posizione sicura e ad esercitare
un continuo controllo;

7) condurre l’imbarcazione con le vele adeguate alla
forza del vento, in modo che non subiscano danni;

8) non
tenere alcun animale a bordo;

9) non usare per la pulizia esterna ed interna
della barca, alcun materiale che possa danneggiarla;

10) spegnere il motore con
una inclinazione della barca superiore ai
15°;

11) contattare almeno una volta la settimana l'armatore per segnalare
la posizione; 1

12) con il presente contratto il locatario si impegna ad usare
l’imbarcazione noleggiata per esclusivo uso da
diporto.
Sono a carico del locatario tutte le spese relative all'uso e ai consumi della
barca ed in particolare il carburante, l'olio di lubrificazione, acqua, elettricità,
spese di diritti portuali, doganali, di appoggio e/o
ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese radiotelefoniche.
Il locatario si impegna a curare la barca, a tenere in ordine gli accessori
e l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita ed in
ottime condizioni. Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare gli usuali
lavori di manutenzione e sarà conseguentemente tenuto per ogni e qualsiasi
danno derivante dall’inosservanza del predetto
obbligo. Il locatario potrà assumere solo in proprio, senza pertanto
spendere il nome dell’armatore, le eventuali obbligazioni, inerenti l’imbarcazione,
che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza
che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal locatario.
Il locatario è tenuto a rimborsare all’armatore tutte le somme
che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto
locatario,
senza che quest’ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione
di sorta.

6) DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI: in caso di danno, avaria o incidente,
il locatario deve avvisare immediatamente l'armatore; egli potrà proseguire
la navigazione solo se ciò non
comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone
e l’imbarcazione. Non potrà compiere alcuna riparazione se non
previa autorizzazione dell’armatore. Le spese necessarie per le
riparazioni sono a carico del locatario e gli verranno rimborsate solo se la
causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel
presente contratto. A tutela dei propri diritti
l’armatore potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento
della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere
alcunchè a titolo di interessi, danni o quant’altro.
Qualora la barca, senza responsabilità del locatario, subisca avaria
esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e correnti,
vele, batterie,
alternatore, che ne pregiudichi la piena
utilizzazione per più di 12 ore, esclusa la prima notte dopo l’avaria,
l'armatore sarà soltanto tenuto a consentire al locatario di recuperare
le ore non godute, restando con ciò esclusa qualunque altra
forma di risarcimento e/o rimborso. Tale recupero avverrà, a discrezione
dell’armatore, alla fine del periodo di conduzione, o attraverso la costituzione
di una nota di credito per locazioni successive. E'
espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è dovuta
per la sola ipotesi in cui l’avaria si verifichi nel tratto di mare compreso
tra (***) e conseguentemente che tale
garanzia è esclusa ogni qualvolta l’avaria si verifichi in un
tratto di mare diverso.
Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal
locatario al di fuori della fascia oraria che va dalle 8.00 alle 20.00. Rimane
inteso che le spese per gli interventi di riparazione e
assistenza non addebitabili a responsabilità dell'armatore, secondo
quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal locatario
alle normali
tariffe orarie vigenti sul mercato, più i
materiali. Si ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui sopra -
ovvero al recupero delle ore di locazione non godute, ferma restando l’esclusione
di ogni diritto del locatario a risarcimento e/o
rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero, autoclave, tender,
fuoribordo, argano dell'ancora sia elettrico che manuale, stereo, e qualsiasi
altra attrezzatura
o dotazione non compresa nel
secondo capoverso.
Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere effettuate
dal locatario direttamente all’armatore al momento della restituzione
dell’imbarcazione
e comunque entro lo stesso
giorno. L’inutile decorrenza di quel termine o l’eventuale denuncia
a persona diversa dall’armatore comporterà per il locatario la
decadenza dall’azione di rimborso.

7) ASSICURAZIONE: la barca viene consegnata assicurata: a) con una polizza
kasko, per il Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta polizza ha una
franchigia
che viene coperta dalla cauzione del
locatario; b) con una polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria
ai sensi delle leggi in vigore, per i danni involontariamente cagionati a terzi
dalla navigazione o dalla giacenza in acqua
dell’imbarcazione; tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento
delle cose del locatario e dei trasportati; tutti i danni e risarcimenti dovuti
previsti nell art.

8. Sono in ogni caso a carico del
locatario i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall'assicuratore per
fatto o colpa del locatario nonché la franchigia.
8) RESTITUZIONE, OSSERVANZA DEI TERMINI: il locatario, se la fine della locazione è prevista
di mattina, si impegna a fare rientro nel porto di riconsegna entro le ore
18.00 del giorno precedente a
quello previsto per la riconsegna, e a restituire puntualmente la barca nella
data, ora e porto prefissato, avendo già provveduto ad estinguere ogni
e qualsiasi obbligazione, inerente la barca, contratta
durante il periodo di conduzione. Il locatario risponde della mancata riconsegna
all'armatore, anche nelle ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore e di
avaria. L'itinerario della crociera deve pertanto
essere programmato in modo tale da consentire la restituzione della barca nel
tempo stabilito, anticipando eventualmente il rientro in caso di avverse previsioni
meteorologiche. Per l’inadempimento di
tale obbligazione il locatario sarà tenuto a corrispondere all’armatore
una somma di denaro pari al prezzo settimanale della locazione della medesima
imbarcazione in quel periodo, oltre a risarcire tutti i
danni economici causati dal ritardo stesso, quali costi di vitto e alloggio
a terra del locatario successivo e del suo equipaggio.
E’ considerato ritardo agli effetti di quanto sopraddetto anche la consegna
dell’imbarcazione in porto diverso da quello di riconsegna, In questa
ipotesi sono a carico del locatario anche tutte le spese
conseguenti al trasferimento della barca al porto di consegna.

9) CAUZIONE: il mancato versamento della cauzione determina la risoluzione
di diritto del presente contratto e l’armatore ha diritto di ritenere
a titolo di penale le somme a lui corrisposte dal locatario
per la locazione. La cauzione verrà restituita dopo aver constatato
l'inesistenza di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte
in navigazione.
La limitazione della responsabilità economica
del locatario al solo importo della cauzione riguarda esclusivamente i danni
materiali causati all’imbarcazione, mentre per gli altri e diversi danni
l’armatore ha il pieno diritto di richiedere al locatario, che
ne risponderà con tutto il suo patrimonio, il risarcimento dell’integrale
importo dei danni subiti.

10) SKIPPER: lo skipper è il comandante della barca, responsabile di
essa e dell'equipaggio per tutto ciò che riguarda la navigazione, la
sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo ai
doveri di un buono ed esperto comandante; il contratto deve essere sottoscritto
dallo skipper; nel caso in cui questi non coincida con la persona del locatario
egli dovrà sottoscrivere insieme al locatario il
presente contratto espressamente in qualità di skipper. L'armatore ha
il diritto di chiedere la patente nautica allo skipper; se questo non ha detta
patente, o se essa è insufficiente, o se le sue
conoscenze e capacità non sono, a giudizio insindacabile dell’armatore,
ritenute sufficienti per il tipo di barca e per la sicurezza delle persone
a bordo, l'armatore, qualora il locatario non reperisca altro
skipper idoneo, potrà rifiutare la consegna della barca, trattenendo
il 100% della tariffa ed il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.
Nel caso di skipper reperito dall'armatore su richiesta del locatario,
si dichiara espressamente che questi fornisce solo il contatto tra il locatario
e lo skipper, e che l’armatore è pertanto integralmente estraneo
al rapporto di prestazione d’opera che intercorre tra questi
ultimi; secondo gli usi e costumi, il vitto dello skipper è a carico
del locatario. Nel caso sopracitato in cui il locatario non coincida con lo
skipper,
quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti
dell'armatore degli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni
specificate all'inizio di quest'articolo, rimanendo a carico del locatario
le rimanenti responsabilità.

11) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO: il locatario e/o lo skipper (per ciò che
gli concerne) sono direttamente responsabili per ogni violazione del presente
contratto. I medesimi si impegnano,
solidalmente tra loro, a manlevare l'armatore da qualsiasi richiesta che da
chiunque sia avanzata nei di lui confronti, per qualsiasi fatto avvenuto durante
l'utilizzo
della barca o in conseguenza dello
stesso. In caso di sequestro o fermo della barca per causa imputabile al locatario,
quest’ultimo dovrà versare al proprietario un'indennità contrattuale
obbligatoria corrispondente alle tariffe di locazione in
vigore, per il periodo del sequestro e/o del fermo.

12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Il rapporto tra le parti qui presenti ha ad
oggetto la sola locazione dell’imbarcazione ed è pertanto regolato,
per quanto non espressamente stabilito nel presente
contratto, dalla disciplina normativa prevista per la locazione di beni mobili
dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione.

13) ESCLUSIVITA' E VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO: il presente contratto è l'unico
valido per poter condurre una imbarcazione della Società* ; qualsiasi
altro contratto sottoscritto dal
locatario per la conduzione della stessa imbarcazione, predisposto da mediatori
o agenzie, è nullo e comunque inopponibile alla Società*. La
eventuale nullità di singole disposizioni del presente contratto non
comporta la sua nullità totale. Eventuali accordi in deroga
alla presente convenzione richiedono a pena di nullità la forma scritta;
l’armatore dà le informazioni secondo scienza e
conoscenza, ma senza garanzia.

14) CONTROVERSIE E DEROGA ESCLUSIVA AL FORO COMPETENTE: per ogni e qualsiasi
controversia relativa al presente contratto, sarà foro esclusivo il
Tribunale di (****).

15) RICHIAMI: le parti si danno reciproco atto che le presenti
condizioni generali di contratto devono intendersi integrate con le diciture,
richiamate
dagli
asterischi, indicate nella prima pagina, al
contenuto delle quali si fa espresso riferimento e integrale richiamo.

16) FORMAZIONE
DEL CONTRATTO: le presenti parti dichiarano di avere attentamente esaminato
il presente contratto e che ogni clausola è stata specificamente
concordata.



Firma locatario __________________


Firma skipper___________________


Firma
armatore___________________
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., IV libro, II titolo, II capo,
I sezione, il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione
e di approvare
le clausole di cui ai punti 2) Cessione del contratto, 3)
Vicende del contratto, 4) Obblighi dell'armatore, 5) Obblighi del locatario,
6) Danni, avarie, incidenti, riparazioni, 7) Assicurazione, 8) Restituzione,
osservanza dei termini, 9) Cauzione, 10) Skipper, 14)
Controversie e deroga esclusiva al foro competente


Firma locatario __________________


Firma skipper ___________________


Firma
armatore___________________